25. «“Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente piú prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto.
26. E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,
27. conterà le annate trascorse dalla vendita, renderà il di piú al compratore, e rientrerà nella sua proprietà.
28. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del giubileo, e al giubileo ne riavrà il possesso.
29. Se uno vende una casa da abitare in una città cinta di mura, avrà il diritto di riscattarla entro un anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.
30. Ma se quella casa, posta in una città fortificata, non è riscattata prima del compimento di un anno intero, rimarrà per sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; non sarà piú restituita al giubileo.
31. Però le case dei villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate, e restituite al giubileo.
32. Quanto alle città dei *Leviti e alle case che essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto perenne di riscatto.