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Esodo 22:1-14 Nuova Riveduta 1994 (NR94)

1. «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.

2. Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.

3. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato.

4. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.

5. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.

6. Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.

7. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.

8. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino.

9. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: “È questo qui!” la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.

10. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni,

11. interverrà fra le due parti il giuramento del Signore per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni.

12. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa.

13. Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.

14. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno.

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