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Antico Testamento

Nuovo Testamento

Deuteronomio 24 Nuova Riveduta 1994 (NR94)

La legge del divorzio

1. Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole piú, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via.

2. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro

3. e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito, che l'aveva presa in moglie, muore,

4. il primo marito, che l'aveva mandata via, non potrà riprenderla in moglie, dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Tu non macchierai di peccato il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità.

Prescrizioni varie

5. Un uomo sposato da poco non andrà alla guerra e non gli sarà imposto alcun incarico; sarà libero per un anno di starsene a casa e farà lieta la moglie che ha sposata.

6. Nessuno prenderà in pegno le due *macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita.

7. Quando si troverà un uomo che ha rapito qualcuno dei suoi fratelli tra i figli d'*Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e lo abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte; cosí toglierai via il male di mezzo a te.

8. State in guardia contro il flagello della *lebbra, per osservare diligentemente e fare tutto quello che i *sacerdoti *levitici vi insegneranno; avrete cura di fare come io ho ordinato loro.

9. Ricòrdati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece a *Maria, durante il viaggio, dopo che usciste dall'Egitto.

10. Quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno;

11. te ne starai fuori e l'uomo, a cui avrai fatto il prestito, ti porterà il pegno fuori.

12. Se quell'uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno.

13. Non mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti; questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore tuo Dio.

14. Non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città.

15. Gli darai il suo salario ogni giorno, prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e l'aspetta con impazienza; cosí egli non griderà contro di te al Signore e tu non commetterai un peccato.

16. Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.

17. Non calpesterai il diritto dello straniero o dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova;

18. ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, il tuo Dio; perciò ti ordino di fare cosí.

Prescrizioni umanitarie

19. Se, mietendo il tuo campo, vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in tutta l'opera delle tue mani.

20. Quando scoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova.

21. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti; saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova.

22. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto; perciò ti ordino di fare cosí.