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Levitico 27:9-23 Giovanni Diodati Bibbia 1649 (IGD)

9. E se il voto è di bestia della quale si offerisce offerta al Signore, tutto ciò che egli avrà di quella specie donato al Signore sia sacro.

10. Non cambila, e non permutila, buona per cattiva, nè cattiva per buono; e se pur permuta quella bestia con un’altra, così la bestia votata, come la bestia messa in iscambio suo, saranno sacre.

11. E se il voto è di qualunque bestia immonda, della quale non si offerisce offerta al Signore, presenti quella bestia davanti al Sacerdote.

12. E facciane il Sacerdote l’estimazione secondo che sarà buona o cattiva; facciasene secondo l’estimazione, che tu, o Sacerdote, ne avrai fatta.

13. E se pure egli vuol riscattarla, sopraggiunga il quinto del prezzo di essa, oltre alla tua estimazione.

14. E quando alcuno avrà consacrata la casa sua, per esser cosa sacra al Signore, apprezzila il Sacerdote, secondo che sarà buona o cattiva; resti fermo il suo prezzo, quale il Sacerdote le avrà posto.

15. E se pur colui che avrà consacrata la sua casa la vuol riscattare, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto del prezzo di essa, e sia sua.

16. E se alcuno consacra al Signore dei campi della sua eredità, sia la tua estimazione a ragione della sementa di esso; la sementa d’un omer d’orzo sia estimata a cinquanta sicli di argento.

17. Se egli consacra il suo campo fin dall’anno del Giubileo, stia fermo il prezzo di esso, come tu l’avrai tassato.

18. Ma, se egli lo consacra dopo il Giubileo, faccia il Sacerdote ragion de’ danari col comperatore secondo gli anni che resteranno fino all’anno del Giubileo, e secondo il numero di essi diffalchisi della tua estimazione.

19. E se colui che ha consacrato il campo, pur vuol riscattarlo, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto dei danari di essa, e resti il campo suo.

20. Ma, se egli non riscatta il campo, e il campo è venduto ad un altro, non possa più riscattarlo.

21. E quando il comperatore ne uscirà al Giubileo, sia cosa sacra al Signore, come campo d’interdetto; appartenga esso in proprio al Sacerdote.

22. E se alcuno ha consacrato al Signore un campo da sè comperato, il qual non sia de’ campi della sua eredità;

23. faccia il Sacerdote ragione col comperatore della somma della tua estimazione, secondo il tempo che vi sarà fino all’anno del Giubileo; e dia colui in quello stesso giorno il prezzo da te posto; è cosa sacra al Signore.

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