1. NON entri nella raunanza del Signore alcuno che abbia i testicoli infranti o tagliati.
2. Niuno nato di pubblica meretrice entri nella raunanza del Signore; niuno de’ suoi fino alla decima generazione, entri nella raunanza del Signore.
3. L’Ammonita, nè il Moabita, non entri nella raunanza del Signore; niuno dei lor discendenti in perpetuo, fino alla decima generazione, entri nella raunanza del Signore.