46. E tali potrete possedere, e lasciare a' vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant'è a' vostri fratelli, figliuoli d'Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza.
47. E se il forestiere, o l'avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all'avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera;
48. abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de' suoi fratelli.
49. Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.
50. E faccia ragione col suo comperatore, dall'anno che gli si sarà venduto fino all'anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch'egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.
51. Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de' danari della sua compera, per suo riscatto.
52. E se vi restano pochi anni fino all'anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.
53. Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.
54. E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l'anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.
55. Conciossiachè i figliuoli d'Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.